Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica: come viene modificato?
Il decreto legislativo 36/2021 ha introdotto nuovi elementi negli statuti delle organizzazioni sportive, apportando alcune definizioni e modifiche significative.
Dunque, è ora necessario delineare l’oggetto sociale delle organizzazioni sportive, specificando la gestione di attività sportive dilettantistiche in via stabile e principale e le attività che vengono svolte – oltre alla attività sportive – quali formazione, didattica e preparazione, in particolare:
- Attività di formazione, comprese iniziative per la crescita dei membri dell’organizzazione e la diffusione dei valori dello sport come mezzo per migliorare la vita e la salute, nonché per scopi educativi e sociali;
- Didattica, inclusa l’organizzazione di corsi per l’iniziazione allo sport e alla pratica di una disciplina sportiva, quando siano soddisfatti i requisiti tecnici richiesti;
- Preparazione e assistenza per l’attività sportiva dilettantistica.
Insomma, gli statuti delle organizzazioni sportive devono quindi ora includere una clausola che afferma chiaramente l’obiettivo dell’organizzazione di gestire attività sportive dilettantistiche e di fornire formazione, didattica, preparazione e assistenza per tali attività, specificando le discipline coinvolte.
Una questione importante riguarda la flessibilità con cui un’organizzazione sportiva può svolgere queste attività. La legge non obbliga le organizzazioni a fornire tutte queste attività, consentendo loro di scegliere le attività più appropriate in base ai loro obiettivi e alle risorse disponibili. Tuttavia, queste attività devono rimanere non lucrative e devono essere in linea con gli scopi dell’organizzazione.
Attività “secondarie” e “strumentali”
Un altro aspetto significativo riguarda la possibilità di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, a condizione che lo statuto lo consenta. Queste attività dovrebbero essere complementari alle attività sportive principali dell’organizzazione e dovrebbero essere deliberate dall’organo amministrativo, rispettando le linee guida stabilite nell’assemblea degli associati.
La legge riconosce l’eccezione in cui i proventi derivino da rapporti di sponsorizzazione, promozione pubblicitaria, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti o dalla gestione di impianti e strutture sportive. Questi proventi non dovrebbero essere considerati nel calcolo del rapporto tra attività istituzionali e attività diverse.
Incompatibilità delle cariche elettive e divieto di scopo di lucro
Inoltre, il decreto legislativo ha apportato modifiche alle disposizioni esistenti relative all‘incompatibilità nelle cariche elettive e al divieto di scopo di lucro.
In passato era proibito solamente rivestire la medesima carica in due ASD differenti. Ora la legge estende l’incompatibilità quando una persona riveste la carica di presidente o di vicepresidente in associazioni distinte. Per chiarezza: non si può essere presidenti di una ASD e contemporaneamente vicepresidenti di un’altra ASD. Questa incompatibilità si verifica anche quando le ASD sono affiliate a enti di promozione sportiva (Eps) che operano in discipline sportive diverse.
Per quanto riguarda il divieto di distribuzione di profitti, il decreto legislativo ora si riferisce alla disciplina prevista per le imprese sociali, introducendo nuove norme. In particolare, le organizzazioni sportive possono garantire ai membri la fruizione di servizi sportivi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, ma le indennità di carica devono essere proporzionate all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle competenze specifiche. Inoltre, i compensi per i lavoratori non devono superare il 40% (prima il limite era al 20% rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi delle organizzazioni rappresentative.
Per quanto riguarda le modifiche statutarie, non è necessario dettagliare tutte le casistiche previste dalla legge nello statuto, ma è importante specificare il divieto di distribuzione diretta e indiretta di profitti.
Certificato Penale per chi svolge attività nelle ASD/SSD
La riforma ha inoltre imposto ai Presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) di richiedere il Certificato Penale dei loro membri che hanno contatti regolari con minori, in linea con la Direttiva Europea sulla protezione dei minori, per verificare che i soggetti non abbiamo subito condanne in materia.
Le ASD/SSD possono ottenere questo certificato tramite il sito del Ministero della Giustizia, all’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica competente.
Se non si rispetta questa richiesta, si può essere multati da 10.000 a 15.000 euro.
Sicurezza sul Lavoro nelle ASD
Il nuovo Decreto Legislativo impone inoltre ai datori di lavoro delle associazioni sportive la responsabilità di assicurare la sicurezza dei lavoratori subordinati, fornendo loro adeguata formazione, attrezzature sicure, e dispositivi di protezione individuali. Poiché le nuove figure lavorative nel mondo dello sport non rientrano in categorie standard, ogni associazione deve analizzare e qualificare i rapporti con i collaboratori.
In caso di lavoratori subordinati, il datore di lavoro deve valutare i rischi, nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o acquisire le competenze necessarie. La valutazione dei rischi è fondamentale per stabilire misure di sicurezza e gestione delle emergenze.
Riforma dello Sport 2023: quando e come va modificato lo Statuto?
Il decreto legislativo 36/2021 non impone un termine per apportare queste modifiche statutarie, ma un decreto correttivo successivo indica che le modifiche possono essere apportate entro il 31 dicembre 2023.
Per apportare modifiche, è necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria, rispettando i requisiti statutari. Inoltre, dopo aver apportato le modifiche, è necessario registrare l’atto presso l’Agenzia delle Entrate e trasmetterlo all’organismo sportivo affiliante.
La mancata conformità dello statuto ai requisiti previsti dal decreto legislativo 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e comporta la cancellazione d’ufficio per coloro che sono già iscritti.
ETS che svolgono attività sportive: cosa cambia?
Nel caso degli enti del Terzo settore che svolgono attività sportive, devono iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Gli enti che intendono solo ottenere il riconoscimento della natura sportiva delle loro attività devono soddisfare i requisiti statutari dell’ente del Terzo settore, con l’aggiunta dell’indicazione delle attività sportive dilettantistiche nel loro oggetto sociale.
In ogni caso, dato il complesso panorama di normative e adempimenti burocratici che regolano le organizzazioni sportive dilettantistiche e il Terzo settore, è sempre consigliabile rivolgersi a commercialisti esperti in questi settori per garantire la conformità legale e godere di tutti i benefici previsti dalla legge.
Aggiornamento dicembre 2023: Proroga Adeguamento degli Statuti Sportivi
Per gli adeguamenti agli statuti, da realizzare entro il 31 dicembre, è stato comunicato che ci sarà tempo fino al 30 giugno 2024. Maggiori informazioni qui.
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