La realta’ economico –sociale porta le associazioni non lucrative ad individuare e promuovere nuove specifiche attività di reperimento di risorse finanziarie quali:
– le attività più propriamente dette di raccolta fondi;
– le attività di natura commerciale.
Relativamente alle seconde fino ad ora ci si è limitati principalmente all’attività di sponsee cioè alla sponsorizzazione da parte di imprese commerciali.
Ora è il momento di ampliare il perimetro entro il quale l’Ente, Sportivo e non , deve operare, con criteri imprenditoriali sfruttando le nuove tecnologie che l’era digitale consente quali il commercio elettronico.
Bisognerà quindi organizzare l’attività commerciale dell’Ente in modo più articolato, vendendo per esempio, gadgets e vestiario della stessa Società Sportiva o, comunque, prodotti attinenti alla disciplina sportiva praticata, uscendo così dagli schemi tradizionali non più capaci di fornire alle Associazioni Sportive Dilettantistiche tutti i mezzi finanziari sufficienti per lo svolgimento dell’attività sportiva.
ADEMPIMENTI
L’esercizio di un’attività attraverso un sito di e-commerce e’ attività commerciale e, dunque, i soggetti che svolgono tale attività sono tenuti all’iscrizione presso il Registro Imprese, qualunque sia la forma giuridica adottata.
Si evidenzia che l’Ente non commerciale che svolge attività commerciale viene qualificato quale impresa.
Con riguardo ai soggetti coinvolti si parla di:
– “Business to business” (B2B) con riguardo al rapporto tra imprese;
– “Business to consumer” (B2C), quando il rapporto è tra imprese e consumatori finali.
Per poter iniziare l’attività di commercio elettronico, dal punto di vista fiscale, è necessario procedere con le consuete comunicazioni a diversi Enti:
1. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): all’avvio dell’attività deve essere presentata la Segnalazione inizio Attività (SCIA);
2. Registro Imprese: entro 30 giorni deve essere fatta richiesta di iscrizione con contestuale inizio attività;
3. Agenzia Entrate: sempre entro 30 giorni va richiesta l’attribuzione della partita IVA con comunicazione dell’inizio attività (codice ATECO 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti effettuati via internet”) con indicazione anche dell’indirizzo URL del sito Web proprio o dell’ “ospitante” . Nel caso di vendita on-line all’interno dell’UE è obbligatoria l’iscrizione al VIES ;